Legge Regionale 30 dicembre 2014 , n. 36

Legge di stabilità 2015

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;36

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 41 bis è abrogato;
b) al comma 19 bis dell'articolo 44 le parole: 'tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016' sono sostituite dalle seguenti: 'tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017' e le parole 'nell'anno 2014' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2015';
c) ai minori introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 19 bis, come modificato dalla lettera b), stimati in 600.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2015/2017;
d) al comma 1 ter dell'articolo 48 le parole: 'e al limite minimo previsto all'articolo 96, commi 2 e 6, della presente legge' sono soppresse;
e) dopo la lettera c ter) del comma 5 dell'articolo 48, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti e in attesa del completamento dell'infrastruttura di ricarica elettrica, è aggiunta la seguente:
c quater) veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.' ;
f) al comma 1 dell'articolo 72, dopo le parole: '31 dicembre 2011,' sono aggiunte le seguenti: 'e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014,';
g) dopo il comma 1 bis dell'articolo 72 è inserito il seguente:
'1 ter. Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, la tabella di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:


Range scaglione di reddito in euro
Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro
1,23%
Da oltre 15.000,00 euro a 28.000,00 euro
1,58%
Da oltre 28.000,00 euro a 55.000,00 euro
1,72%
Da oltre 55.000,00 euro a 75.000,00 euro
1,73%
Oltre 75.000,00 euro
1,74%

h) dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 77, sono aggiunti i seguenti:
'6 sexies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) è azzerata ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011.
6 septies. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato.';
i) il comma 2 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
'2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a 15,00 euro.';
l) al comma 6 dell'articolo 96 le parole: '30,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: '15,00 euro'.
2. I minori introiti per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui alla lettera c) quater del comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, introdotto dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dalla maggiore base imponibile determinata dalla medesima agevolazione.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori/maggiori entrate di cui al comma 2 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
4. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 6 sexies dell'articolo 77 della l.r. 10/2003, introdotto dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, stimati in 5.000.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2015/2017.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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