Legge Regionale
30 dicembre 2014
, n. 36
Legge di stabilità 2015
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;36
Art. 3
(Modifiche alla l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'e) la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.';
b) al comma 3 ter dell'articolo 9 bis le parole: 'del rapporto di gestione' sono sostituite dalle seguenti: 'della relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo';
c) al comma 2 dell'articolo 57 ter, la parola: 'settantadue'è sostituita dalla seguente: 'centoventi';
d) l'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:
'Art. 77 bis
(Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, al fine di fornire gli elementi conoscitivi indispensabili all'aggiornamento del medesimo piano.
2. La relazione sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e il Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al Rapporto di gestione di cui alla presente legge regionale si intende fatto, in quanto compatibile, allla Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.
3. La Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al Consiglio la Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati, come previstio dal d.lgs. 118/2011.';
(Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, al fine di fornire gli elementi conoscitivi indispensabili all'aggiornamento del medesimo piano.
2. La relazione sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e il Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al Rapporto di gestione di cui alla presente legge regionale si intende fatto, in quanto compatibile, allla Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.
3. La Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al Consiglio la Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati, come previstio dal d.lgs. 118/2011.';
e) alla rubrica del Titolo IX sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'E BUDGET PREVENTIVI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO';
f) il comma 1 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:
'1. I bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Giunta, entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui i bilanci fanno riferimento, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.';
g) il comma 4 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale approva, unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale, i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.';
h) dopo l'articolo 78 bis è inserito il seguente:
'Art. 78 ter
(Budget preventivi delle società partecipate in modo totalitario)
1. I budget preventivi costituiti dal conto economico e da una sintetica relazione accompagnatoria, predisposti dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui fanno riferimento.'.
(Budget preventivi delle società partecipate in modo totalitario)
1. I budget preventivi costituiti dal conto economico e da una sintetica relazione accompagnatoria, predisposti dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui fanno riferimento.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia