Legge Regionale
30 dicembre 2014
, n. 36
Legge di stabilità 2015
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;36
Art. 4
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Le risorse regionali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, svolti con tutte le modalità sia ferroviarie sia autometrofilotranviarie, sono individuate nel bilancio regionale 2015-2017 in considerazione delle previsioni in tema di concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica contenute nella legge di stabilità nazionale 2015.
2. Con atto della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare agli enti affidanti in base a quelle disponibili di cui al comma 1. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e contribuire all'equilibrio economico-finanziario del sistema, la Giunta regionale può disporre anche misure regolatorie delle tariffe in deroga al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico).
3. Gli enti competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, titolari dei contratti di servizio o comunque affidanti i medesimi servizi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), hanno facoltà di rinegoziare il contenuto degli atti di affidamento, in funzione della suddetta rimodulazione.
4. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del sistema, i soggetti di cui al comma 3 possono altresì procedere attraverso:
a) la razionalizzazione dei servizi di propria competenza, salvaguardando i servizi che garantiscono adeguati livelli di efficienza ed efficacia;
b) l'introduzione di forme innovative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi;
c) la promozione, in accordo con i soggetti gestori, di azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e di politiche commerciali di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale;
d) la determinazione di idonei livelli tariffari, tenendo conto delle misure regolatorie delle tariffe di cui al comma 2;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia