Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 4
(Enti locali)
1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana promossi ai sensi dell'articolo 27, comma 2;
b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
c) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
d) la promozione di attività di formazione professionale rivolta a operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine;
e) la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
f) lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
g) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere e nelle aree a servizio del trasporto pubblico regionale e locale, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.(3)
2. La Città metropolitana di Milano promuove, d'intesa con i comuni interessati, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale per un più efficace controllo del territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.
3. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 15, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia