Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 6
(Principi organizzativi generali)
1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali cui gli enti locali possono attenersi per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 24.
3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.
4. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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