Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 10
(Prestazioni degli operatori)
1. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti a eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia