Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 11
(Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)
1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.
2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.
3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della l. 65/1986.
5. Il comandante e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali, diversi dal comune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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