Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 17
(Tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)
1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il tavolo di consultazione per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
2. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana o loro delegati;
b) sei sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
2 bis. Al fine di consentire il coordinamento tra servizi di polizia locale, il tavolo di consultazione può essere costituito anche nelle more della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, salvo sua successiva integrazione.(9)
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 15 partecipa al tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
4. Il tavolo di consultazione costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Il tavolo di consultazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Il tavolo di consultazione adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.
6. La partecipazione al tavolo di consultazione non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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