Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 19
(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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