Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 19
(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia