Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 20
(Monitoraggio della salute)
1. Gli enti locali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applicano quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale.
2. Gli enti locali comunicano alla Regione gli esiti dei monitoraggi.
3. La Regione, in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, promuove confronti con ANCI sullo stato di salute e sicurezza degli operatori di polizia locale, anche al fine di individuare linee di indirizzo utili alla definizione di buone prassi sulle quali realizzare eventi formativi. In particolare, attraverso le sue articolazioni provinciali, cura i bisogni in materia di sicurezza e salute degli operatori di polizia locale, affinché siano rilevati ed espressi a livello territoriale dall'istituzione competente, mediante analisi che tengano conto, anche, dell'invecchiamento della popolazione lavorativa, delle problematiche stress lavoro-correlato e dell'introduzione di nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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