Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 22
1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:
2. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
3 bis. Al fine di assicurare l’uniformità degli elementi identificativi di cui al comma 2, Regione Lombardia, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove la dotazione, per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di distintivi identificativi e di tessera di riconoscimento personale.(17)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia