Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 24
(Rinvio a regolamenti regionali)
1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:
a) i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale cui gli enti locali hanno facoltà di attenersi;
b) i colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;
c) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
d) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
e) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
f) i simboli distintivi di grado e identificativi per la polizia locale;(19)
g) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.
2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel diverso termine dagli stessi eventualmente stabilito.
NOTE:
19. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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