Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 26
(Finanziamenti regionali)
1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.(21)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste all'articolo 8.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia