Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 27 bis
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 26, commi 1, lettera a), e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), sostiene, mediante appositi contributi, specifici progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER). Tali progetti prevedono l’installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché lo svolgimento di attività di vigilanza e custodia relative a beni mobili o immobili da parte di soggetti di vigilanza privata, nei limiti consentiti dalla normativa statale. Se i suddetti progetti sono attuati in collaborazione con il comune, anche attraverso lo strumento del patto locale di sicurezza urbana di cui all’articolo 27, la Regione può sostenere i costi per il personale di polizia locale impiegato nelle attività di servizio svolte negli spazi messi a disposizione dalle ALER. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi di cui al presente comma.(24)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia