Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 27 bis
(Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici)(23)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 26, commi 1, lettera a), e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), sostiene, mediante appositi contributi, specifici progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER). Tali progetti prevedono l’installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché lo svolgimento di attività di vigilanza e custodia relative a beni mobili o immobili da parte di soggetti di vigilanza privata, nei limiti consentiti dalla normativa statale. Se i suddetti progetti sono attuati in collaborazione con il comune, anche attraverso lo strumento del patto locale di sicurezza urbana di cui all’articolo 27, la Regione può sostenere i costi per il personale di polizia locale impiegato nelle attività di servizio svolte negli spazi messi a disposizione dalle ALER. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi di cui al presente comma.(24)
NOTE:
23. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 5, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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