Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 31
(Dipendenza funzionale)
1. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli altri enti locali, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono avvalersi delle guardie particolari giurate, i cui nominativi risultano negli elenchi di cui all'articolo 30, comma 2, per la predisposizione dei servizi.
2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal sindaco del comune o dagli organi corrispondenti degli enti locali competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comando di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'ausilio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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