Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 33
(Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria.
3. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì la cessazione dal servizio degli operatori.
4. Gli enti locali comunicano annualmente alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 16 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per l'attivazione di tali nuclei.
5. La struttura regionale di cui all'articolo 15 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia