Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 36
(Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)
1. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, gli enti locali osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
b) articolo 6, commi 4 e 5;
c) articolo 8, commi 3, 4 e 5;
e) articolo 21, commi 1 e 2;
i) articolo 33, commi 1, 2 e 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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