Legge Regionale 
   25 maggio 2015 
  , n. 15
  
Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari
(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15
Art. 6
    (Sportelli per l'assistenza familiare)
    
      
      
      1.  I comuni o gli ambiti territoriali, anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato, attraverso gli strumenti della programmazione sociale di cui alla l.r. 3/2008 e in conformità alle linee guida regionali, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare.
    
      
      
      2.  Rientrano tra le attività dello sportello:
  a)  l'ascolto e la valutazione del bisogno reale, l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative dei familiari;
b)  la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari di cui all'articolo 7;
c)  l'assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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