Legge Regionale
25 maggio 2015
, n. 15
Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari
(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15
Art. 7
(Registri territoriali degli assistenti familiari)
1. In conformità alle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sono istituiti i registri degli assistenti familiari, gestiti dagli sportelli dei comuni o degli ambiti territoriali.
2. Nei registri sono contenute le informazioni relative alle competenze acquisite dai soggetti iscritti, ai percorsi di formazione e alle disponibilità orarie.
3. Possono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in possesso alternativamente:
4. Le persone non appartenenti all'Unione europea, che intendono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari, devono essere in possesso alternativamente dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c).
5. Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri devono altresì avere conoscenza di economia domestica e della lingua italiana.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia