Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, incluse le attività volte al recupero dei beni confiscati per finalità sociali, e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, contribuendo all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.(1)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, negli ambiti di propria competenza, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali, adotta misure volte a contrastare i fenomeni d’infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali individuati dalla presente legge. La Regione adotta, altresì, misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell’etica della responsabilità, a tutela dell’impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.(2)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, associazioni di consumatori, fondazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.
3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove, nel proprio ambito di competenza, la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento, dello spaccio di stupefacenti e di forme di prevaricazione sociale, anche collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale.(3)
4. La Regione destina, altresì, risorse per la progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età e presso le scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e l’educazione civica.(4)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 1) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 2) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 3) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 4) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia