Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;20

Art. 3
(Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(3), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: 'e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia';
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'a) incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo;';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3.';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'4 bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9 bis.';
e) dopo l'articolo 9è aggiunto il seguente:
'Art. 9 bis
(Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo)
1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4 bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del medesimo articolo.
2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4 bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:
a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;
b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;
c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.';
f) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole: 'comunica i risultati del referendum regionale consultivo' sono aggiunte le seguenti: 'di cui all'articolo 9';
g) dopo il comma 2 dell'articolo 10è aggiunto il seguente:
'2 bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3 bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.'.
2. E' abrogato l'articolo 25, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)(4). Le disposizioni dell'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 34/1983 continuano ad applicarsi ai procedimenti di incorporazione di comuni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si considerano pendenti le richieste di incorporazione presentate:
a) prima dell'entrata in vigore della presente legge;
b) dopo la data di cui alla lettera a), purché i relativi referendum consultivi comunali risultino effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 29/2006 si applica anche ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui al comma 2 del presente articolo.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1983, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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