Legge Regionale
5 agosto 2015
, n. 22
Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33, suppl. del 10 Agosto 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-08-05;22
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 9/2001. Strade regionali e conferimento di ulteriori funzioni a Ilspa)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'dalle autostrade regionali' sono inserite le seguenti: 'e dalle strade regionali, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)';
b) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole 'dalle autostrade regionali' sono inserite le seguenti: ', dalle strade regionali di cui al comma 1';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'1 bis. La Giunta regionale provvede ad adeguare la classificazione funzionale di cui al presente articolo in relazione alle modifiche intervenute nella rete viaria del territorio regionale.';
e) dopo l'articolo 10 bis è inserito il seguente:
'Art. 10 ter
(Ulteriore conferimento di funzioni a Infrastrutture lombarde s.p.a.)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004) e dall'articolo 10 bis, a Infrastrutture lombarde s.p.a. sono attribuite con concessione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all'articolo 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle tariffe d'uso di cui al comma 3 e delle sanzioni per le violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio ai sensi dell'articolo 176, comma 11, del d.lgs. 285/1992, relativamente alle strade regionali di cui all'articolo 2, comma 1. Nella convenzione di concessione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico di Infrastrutture lombarde s.p.a.
2. Infrastrutture lombarde s.p.a. può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l'ente proprietario della strada, nella quale sono individuati gli oneri a carico dell'ente proprietario.
3. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle strade regionali, Infrastrutture lombarde s.p.a., in qualità di soggetto concessionario, è autorizzata ad applicare tariffe d'uso che possono essere differenziate in base alla tipologia dei veicoli, ai giorni o all'orario di transito e ad altri parametri specifici riferiti al contesto territoriale e alla tipologia infrastrutturale.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di determinazione delle tariffe d'uso con riguardo ai parametri di cui al comma 3 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, relative alle componenti che concorrono alla determinazione delle tariffe ivi previste, in quanto applicabili.'.
(Ulteriore conferimento di funzioni a Infrastrutture lombarde s.p.a.)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004) e dall'articolo 10 bis, a Infrastrutture lombarde s.p.a. sono attribuite con concessione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all'articolo 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle tariffe d'uso di cui al comma 3 e delle sanzioni per le violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio ai sensi dell'articolo 176, comma 11, del d.lgs. 285/1992, relativamente alle strade regionali di cui all'articolo 2, comma 1. Nella convenzione di concessione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico di Infrastrutture lombarde s.p.a.
2. Infrastrutture lombarde s.p.a. può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l'ente proprietario della strada, nella quale sono individuati gli oneri a carico dell'ente proprietario.
3. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle strade regionali, Infrastrutture lombarde s.p.a., in qualità di soggetto concessionario, è autorizzata ad applicare tariffe d'uso che possono essere differenziate in base alla tipologia dei veicoli, ai giorni o all'orario di transito e ad altri parametri specifici riferiti al contesto territoriale e alla tipologia infrastrutturale.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di determinazione delle tariffe d'uso con riguardo ai parametri di cui al comma 3 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, relative alle componenti che concorrono alla determinazione delle tariffe ivi previste, in quanto applicabili.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia