Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;
b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
c) promuove, qualifica e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, sia l'immagine unitaria della Lombardia sia le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa, anche nella forma di consorzi e cooperative, uno degli strumenti necessari per la crescita delle imprese e dell'attrattività della Lombardia quale meta turistica;
e) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese;
g) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese del turismo e della filiera dell'attrattività;
h) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati;
i) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le università, le fondazioni, i soggetti privati, gli enti e le società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, le associazioni di categoria, i tour operator, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere;
j) promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le regioni confinanti e progetti di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), in chiave di sviluppo macroregionale;
k) favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;
l) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
m) favorisce la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici anche attraverso strumenti innovativi quali la carta del turista per la fruizione integrata dei servizi di trasporto pubblico, sanitari e dei luoghi di cultura;
n) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici e la progressiva eliminazione di barriere architettoniche e senso-percettive, come condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico lombardo;
o) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e ne promuove la realizzazione;
p) valorizza il turismo per le famiglie sviluppando politiche dedicate alla soddisfazione delle loro particolari esigenze;
q) promuove il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio;
s) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista a partire dalle modalità di conciliazione paritetica;
t) attiva politiche volte a favorire e incentivare forme di collaborazione con operatori commerciali, turistici, dei trasporti e altri soggetti, per promuovere l'attrattività del territorio lombardo e incrementare i flussi turistici;
u) valorizza il turismo d'affari, congressuale, fieristico, sanitario, industriale, culturale, sportivo ed enogastronomico;
v) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione;
w) riconosce il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente circostante, purché praticato in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
w bis) riconosce il ruolo dei grandi eventi di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale come fattore di incremento dell’attrattività del territorio.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia