Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 4
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo ai fini della riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso derivante dall'illuminazione esterna.
2. La Giunta regionale definisce con regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, nonché della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, in particolare, le norme tecniche riguardanti le prestazioni energetiche minime, la dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte, il sovradimensionamento rispetto al livello minimo di luminanza degli impianti di illuminazione, le modalità d'impiego degli impianti di illuminazione dedicati alle attività sportive, all'illuminazione dei monumenti, alle insegne e ad altri ambiti specifici. Il regolamento dispone specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE, di cui all'articolo 7, e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni. Definisce, altresì, la procedura da seguire per garantire la pubblicità dei dati di cui all'articolo 5, comma 4.
4. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale promuove la gestione del servizio di pubblica illuminazione esterna in forma associata tra i comuni.
5. La Giunta regionale promuove iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna, inquinamento luminoso e relativo monitoraggio, finalizzate alla corretta applicazione della presente legge. Tali attività possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di enti e associazioni interessati.
6. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) implementazione, gestione e aggiornamento del Sistema informativo territoriale regionale (SIT), ai sensi dell'articolo 5;
b) promozione di campagne informative sull'inquinamento luminoso, sugli sviluppi del settore e relative applicazioni;
c) consulenza e supporto agli enti locali;
d) georeferenziazione delle mappe delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 9, e relativa pubblicazione sul geoportale regionale.
7. Le funzioni e le attività di cui ai commi 4, 5 e 6 sono esercitate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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