Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 11
(Norme transitorie e finali)
1. I piani dell'illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000 e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000, n. 17 'Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all'articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) e agli articoli 6 e 9, comma 4, da 'le insegne luminose' fino a 'entro le ore ventidue nel periodo di ora solare', della l.r. 17/2000. Fino alla medesima data, i bandi e gli altri atti regionali che prevedono benefici economici di settore determinano gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, che devono essere specificati dai comuni che intendono ottenere detti benefici e non sono già provvisti di piano dell'illuminazione approvato ai sensi della l.r. 17/2000 e della l.r. 38/2004.
3. Le fasce di rispetto per gli osservatori astronomici, identificate con deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 2611 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto) e deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2006, n. 3720 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici - l.r. 17/2000) in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 17/2000, sono assimilate alle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso di cui all'articolo 9 fino alla data di emanazione dei rispettivi decreti ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
4. La deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. 6162 (Criteri di applicazione della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 'Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso') cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Il decreto 3 agosto 2007, n. 8950 (Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione) cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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