Legge Regionale
12 ottobre 2015
, n. 33
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33
Art. 10
(Controlli)
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, il comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodi a campione.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo.
NOTE:
12. Il comma, aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia