Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 12
(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)
1. La classificazione delle zone sismiche, ai sensi della normativa vigente, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale che entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL). Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione è trasmessa ai comuni il cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova classificazione, per la pubblicazione all'albo per almeno quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia con avviso sul sito istituzionale della Regione, fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti.
3. Il comune esercita le competenze di cui all'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 104.
4. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla Regione.
5. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001, da parte degli enti di cui ai commi 3 e 4, dell'idoneità statica delle costruzioni, in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i suddetti enti, che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione si dà atto nel certificato di collaudo statico.
6. La Giunta regionale adotta linee guida al fine di uniformare le modalità di accertamento di cui al comma 5.
7. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, i cui progetti delle strutture sono depositati dopo la pubblicazione del provvedimento di riclassificazione, sia le opere pubbliche di cui non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della medesima pubblicazione.
8. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, in riferimento alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica, si intendono:
a) iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'articolo 7, comma 1, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1;
b) ultimate le costruzioni per le quali sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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