Legge Regionale
12 ottobre 2015
, n. 33
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33
Art. 15
(Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)
1. Alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, è abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali)(16). La l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla medesima data fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della presente legge.
2. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, prima della data di cui al comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.
3. Sono abrogati i commi da 111 a 113 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”(17).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia