Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 34

Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;34

Art. 1
(Principi e finalità)
1. Regione Lombardia riconosce e tutela sul proprio territorio il diritto universale di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente come diritto umano fondamentale per tutti gli individui.
2. Regione Lombardia persegue l'eliminazione sul proprio territorio di ogni forma di malnutrizione e cattiva alimentazione che metta a rischio la sopravvivenza e la salute degli individui.
3. Regione Lombardia persegue politiche di contrasto alla povertà come forma atta ad aumentare il più possibile l'autonomia delle persone e creare un ambiente favorevole affinché possano scegliere e procurarsi il quantitativo sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente che soddisfi le necessità alimentari personali e permetta una vita attiva.
4. Regione Lombardia, anche in conformità alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto (Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE) e alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 (Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare e assume quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro il 2025, secondo le modalità e gli ambiti di sua competenza.
5. Regione Lombardia introduce norme e sostiene politiche volte a promuovere i sistemi agroalimentari locali e sostenibili che garantiscono, tra gli altri, la riduzione dello spreco e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati.
6. Regione Lombardia persegue le finalità della presente legge secondo la logica dell'intervento integrato, nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, sanitarie, formative, produttive, agricole, territoriali, paesaggistiche, ambientali, del commercio, economiche, di sviluppo rurale da essa promosse, anche valorizzando, nella loro attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici e privati che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela del diritto di accesso al cibo di cui al comma 1.
7. Regione Lombardia persegue il raggiungimento del pieno diritto al cibo anche ricorrendo a una gamma di strumenti trasversali comprendenti misure e incentivi che favoriscano e promuovano sistemi alimentari più sostenibili e un consumo sostenibile; il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la transizione a regimi agricoli e alimentari sostenibili; lo stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini al processo di transizione del modello alimentare regionale.
8. Regione Lombardia promuove la coerenza di tutte le politiche e i programmi con gli obiettivi della presente legge, al fine di rendere effettivo sul proprio territorio il diritto di accesso al cibo di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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