Legge Regionale
25 marzo 2016
, n. 7
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015
(BURL n. 13, suppl. del 29 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-25;7
Art. 1
(Modifiche agli articoli 2 e 5 e all'allegato A della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 e all'allegato A della l.r. 32/2015)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.';
b) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché le funzioni di polizia amministrativa locale';
2. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)')(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
'2. Restano confermati in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e la Città metropolitana.';
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole 'di cui ai commi 1 e 2' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 1';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia