1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')(2) sono apportate le seguenti modifiche:
'5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.';
b) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché le funzioni di polizia amministrativa locale';
c) all'allegato A, in corrispondenza della funzione caccia e pesca, la prima riga è sostituita dalla seguente: 'funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale'.
2. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)')(3) sono apportate le seguenti modifiche:
'2. Restano confermati in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e la Città metropolitana.';
c) all'allegato A, in corrispondenza della funzione caccia e pesca, la prima riga è sostituita dalla seguente: 'funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale'.
NOTE:
1. Vedi avviso di rettifica BURL n. 18, supplemento del 3 maggio 2016
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