Legge Regionale
25 marzo 2016
, n. 7
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015
(BURL n. 13, suppl. del 29 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-25;7
Art. 2
(Modifiche ai Titoli II, III, IV, VIII, VIII bis, VIII ter, VIII quater, IX, X e XI della l.r. 31/2008)
1. Al Titolo II della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 2, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio';
b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole ', da parte della Regione e delle province,' sono soppresse;
c) al comma 6 dell'articolo 3, le parole 'Le province partecipano' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio partecipa,' e le parole 'dei sistemi agricoli provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'del sistema agricolo provinciale';
d) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4, le parole 'regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici' sono soppresse;
e) al comma 2 quinquies dell'articolo 4 ter, le parole 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';
g) al comma 3 bis dell'articolo 8, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio';
i) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 9, le parole 'in capo alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'in capo alla provincia di Sondrio';
j) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 bis, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio';
k) il comma 6 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione di percorsi enogastronomici.';
l) al comma 1 dell'articolo 15, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';
m) al comma 1 bis dell'articolo 19, le parole 'sulla base dell'istruttoria compiuta dalle province territorialmente competenti' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base dell'istruttoria compiuta dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e direttamente per la restante parte';
2. Al Titolo III della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:';
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, le parole ', comprese le attività di vigilanza e controllo,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province';
d) dopo il comma 1 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
'1 bis. Le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle province in materia di caccia e pesca sono esercitate, a esclusione della provincia di Sondrio, in raccordo con le competenti strutture regionali e sono svolte dal personale dei contingenti determinati da Regione Lombardia con le modalità e le qualifiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento.';
e) l'alinea del comma 2 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: 'Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, la provincia di Sondrio e le comunità montane, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:';
3. Al Titolo IV della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 41, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';
b) al comma 2 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
c) al comma 3 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione, la provincia di Sondrio,';
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 43, le parole 'dalle province, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, o dalla Regione per il restante territorio,';
e) dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente: 'Ai fini del riparto di competenze sono fatte salve le intese di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').';
f) al comma 4 dell'articolo 44, le parole 'le province, le comunità montane o le Unioni di comuni e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio,';
g) al comma 6 bis dell'articolo 44, le parole 'dalle province e dalle comunità montane o unioni di comuni, per il territorio di loro competenza' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio e dalle comunità montane o unioni di comuni, per i relativi territori, e dalla Regione per il restante territorio';
h) al comma 1 dell'articolo 47, le parole 'la Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio';
i) il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
'2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.';
j) il comma 4 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:
'4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio; i medesimi piani sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.';
k) al comma 6 dell'articolo 47, le parole 'e dalle province nel territorio di rispettiva competenza' sono sostituite dalle seguenti: 'e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
l) al comma 7 dell'articolo 47, le parole 'sentite le province' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio';
m) al comma 4 dell'articolo 49 e al comma 3 dell'articolo 55, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';
n) al comma 6 dell'articolo 56, le parole 'La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione trasferisce alla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, fondi per il finanziamento dei servizi svolti dai consorzi forestali';
o) al comma 1 dell'articolo 58, le parole ', sentite le province,' sono sostituite dalle seguenti: ', sentiti la provincia di Sondrio,';
p) il comma 2 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
'2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.';
q) al comma 12 dell'articolo 61, le parole da 'Le sanzioni' a 'riserve regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali'.
4. Al Titolo VIII della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 103, le parole 'I comuni, le province e le comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione';
b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'sono conferite' sono sostituite dalle seguenti: 'sono esercitate';
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'alle province limitatamente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione';
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione';
e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione';
f) al comma 3 dell'articolo 117, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio';
g) al comma 1 dell'articolo 118, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';
h) al comma 2 dell'articolo 120, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
i) il comma 1 dell'articolo 121 è sostituito dal seguente:
'1. L'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso la provincia di Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso la provincia di Sondrio o la Regione.';
j) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 121, le parole 'il dirigente provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'un dirigente regionale o della provincia di Sondrio';
k) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 121, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio o dalla Regione';
l) al comma 6 dell'articolo 121, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
m) al comma 7 dell'articolo 121, le parole 'alla tesoreria della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale';
n) al comma 8 dell'articolo 121, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione, la provincia di Sondrio';
o) al comma 1 dell'articolo 124, le parole 'alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio'.
5. Al Titolo VIII bis della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 ter le parole 'alla provincia competente territorialmente' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio, se le superfici vitate si trovano nel relativo territorio, o alla Regione negli altri casi';
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 130 quinquies, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 130 quinquies, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la stessa amministrazione di cui alla lettera a)';
7. Al Titolo VIII quater della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 130 nonies è sostituito dal seguente:
'1. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi di azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida è esercitata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; agli stessi enti compete l'accertamento delle violazioni.';
8. Al Titolo IX della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Alla Regione competono, inoltre, le funzioni che richiedono accordi con altre Regioni.';
b) al comma 2 dell'articolo 132, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parole 'ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni' sono soppresse;
c) il comma 3 dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:
'3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse comune degli enti di cui al comma 2 sono esercitate dai medesimi enti.';
d) al comma 4 dell'articolo 132, le parole 'Le province possono adottare regolamenti relativi' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio può adottare un regolamento relativo';
e) al comma 5 dell'articolo 132, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio';
f) al comma 1 dell'articolo 133, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
g) al comma 3 dell'articolo 133, le parole 'alla provincia competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
h) al comma 4 dell'articolo 133, le parole 'la provincia elabora' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio elaborano' e le parole 'ne affida' sono sostituite dalle seguenti: 'ne affidano';
i) al comma 5 dell'articolo 133, le parole 'La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 135, comma 10, espropria' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le rispettive consulte della pesca, espropriano';
j) al comma 6 dell'articolo 133, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio,';
k) al comma 7 dell'articolo 133, le parole 'La provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';
l) al comma 8 dell'articolo 133, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
m) al comma 1 dell'articolo 134, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
n) al comma 2 dell'articolo 134, le parole 'Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'Nel rispetto delle carte ittiche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
o) al comma 2 dell'articolo 134, le parole 'tutto o in parte' sono sostituite dalla seguente: 'tratti';
p) al comma 6 dell'articolo 134, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
r) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 135 è sostituita dalla seguente:
'b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato';
s) il primo periodo del comma 10 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente: 'La provincia di Sondrio e la Regione provvedono rispettivamente alla costituzione di una consulta provinciale della pesca e di consulte territoriali della pesca il cui territorio di riferimento corrisponde a quello di competenza degli uffici territoriali regionali.';
t) dopo il comma 10 dell'articolo 135 è aggiunto il seguente:
'10 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta regionale della pesca sono di norma organizzati in modo che sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle consulte territoriali della pesca.';
u) al punto 3 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, le parole 'con la Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
v) al punto 5 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, le parole 'con le province' sono sostituite dalle seguenti: 'con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
w) il comma 7 dell'articolo 137 è sostituito dal seguente:
'7. La provincia di Sondrio provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. La Regione provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C in tutti gli altri casi.';
y) il comma 9 dell'articolo 137 è sostituito dal seguente:
'9. La classificazione delle acque operata dalla provincia di Sondrio è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.';
aa) la rubrica dell'articolo 138 è sostituita dalla seguente: 'Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica';
bb) all'alinea del comma 1 dell'articolo 138, le parole 'strumenti di programmazione, indirizzo e ricognizione' sono sostituite dalle seguenti: 'strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione';
cc) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 138 è sostituita dalla seguente:
'b) carta ittica regionale, redatta sulla base delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della direttiva 2000/60/CE e sulla base della carta ittica della provincia di Sondrio, per il relativo territorio; la carta ittica regionale contiene la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi, nonché l'individuazione dei corpi idrici con l'indicazione della lunghezza, della larghezza e della portata d'acque in scala 1:50.000 e l'individuazione delle vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica;';
dd) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 è inserita la seguente:
'c bis) piano ittico regionale, redatto sulla base del documento tecnico regionale e della carta ittica regionale, contenente, per quanto attiene alla acque regionali e con esclusione di quelle della provincia di Sondrio:
1. l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
5. l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;
6. l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
7. le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica, nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
8. le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;
ee) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 138, le parole 'dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province' sono sostituite dalle seguenti: 'del piano ittico di cui al comma 5';
ff) al comma 3 dell'articolo 138, le parole 'dei piani ittici provinciali di cui al comma 6' sono sostituite dalle seguenti: 'del piano ittico della provincia di Sondrio';
gg) all'alinea del comma 4 dell'articolo 138, le parole 'sentite le province' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio';
hh) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 138, le parole 'delle carte ittiche provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'della carta ittica regionale e della carta ittica della provincia di Sondrio';
ii) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 138, la parola 'alle carte e ai piani ittici provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'alla carta e al piano ittico della provincia di Sondrio';
jj) al comma 5 dell'articolo 138, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio'; le parole 'sulla base delle rispettive carte ittiche' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base della propria carta ittica' e la parola 'predispongono' è sostituita dalla seguente: 'approva';
kk) il comma 7 dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:
'7. Per quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al comma 6, lettera h), e al comma 1, lettera c bis), punto 8, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalle carte ittiche, sentite le rispettive consulte territoriali e provinciale della pesca, possono effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili previste dal documento tecnico regionale.';
ll) alinea del comma 8 dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:
'8. La provincia di Sondrio approva la carta delle vocazioni ittiche che comprende:';
mm) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 139, dopo le parole 'lettera e)' sono inserite le seguenti: 'e all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8';
nn) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 139, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
oo) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 139, dopo le parole 'lettera e)' sono inserite le seguenti: 'e all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8';
pp) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 139, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
qq) il comma 4 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori dei piani ittici';
rr) al comma 5 dell'articolo 139, le parole 'nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio nelle acque di sua competenza';
ss) al comma 6 dell'articolo 139, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
tt) al comma 7 dell'articolo 139, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'interviene' è sostituita dalla seguente: 'intervengono';
uu) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 139, le parole 'La provincia competente per territorio esercita' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano';
vv) al comma 2 dell'articolo 140, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'approva' è sostituita dalla seguente: 'approvano';
ww) al comma 3 dell'articolo 140, le parole 'La provincia dispone' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio dispongono';
xx) al comma 4 dell'articolo 140, le parole 'La provincia, previa comunicazione alla Regione, può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';
yy) al comma 5 dell'articolo 140, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente';
zz) alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 140, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'della carta ittica provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'delle carte ittiche';
aaa) al comma 3 dell'articolo 141, le parole 'agli uffici provinciali competenti in materia di pesca' sono sostituite dalle seguenti: 'agli uffici competenti in materia di pesca della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
bbb) al comma 5 dell'articolo 141, le parole 'alla provincia competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
ccc) al comma 6 dell'articolo 141, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'impartisce' è sostituita dalla seguente: 'impartiscono';
ddd) al comma 7 dell'articolo 141, le parole 'dalla provincia interessata' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
eee) al comma 8 dell'articolo 141, le parole 'alla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ente competente';
fff) al comma 1 dell'articolo 142, le parole 'La Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
ggg) al comma 1 dell'articolo 143, le parole 'La Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
hhh) al comma 3 dell'articolo 144, le parole 'dalla Città metropolitana di Milano e dalla provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
iii) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 146, le parole 'sotto il controllo della provincia' sono soppresse;
jjj) il comma 2 dell'articolo 146, è sostituito dal seguente:
'2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.';
kkk) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 147, le parole 'piani ittici provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'piani ittici';
lll) al comma 5 dell'articolo 147, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ufficio';
mmm) il comma 6 dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:
'6. L'accertamento delle infrazioni compete alle province. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.';
nnn) al comma 7 dell'articolo 147, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
9. Al Titolo X della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 152, le parole 'dalla provincia nel cui territorio si svolge l'attività agrituristica' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio, per le attività agrituristiche svolte nel relativo territorio, e dalla Regione, per le attività agrituristiche svolte nella restante parte del territorio,';
b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 152 è sostituito dal seguente: 'Nel caso di attività agrituristiche svolte in più territori, la competenza al rilascio della connessione si determina in base all'attività agrituristica principale.';
c) il comma 1 dell'articolo 153 è sostituito dal seguente:
'1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco degli operatori agrituristici.';
e) al comma 3 dell'articolo 153, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio,';
f) al comma 4 dell'articolo 153, le parole 'La provincia cura e aggiorna' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio curano e aggiornano';
g) al comma 6 dell'articolo 153, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
h) al comma 8 dell'articolo 154, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
i) al comma 1 dell'articolo 159, le parole 'sentite le province' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
k) dopo il comma 2 dell'articolo 160 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Le azioni regionali di cui al comma 2 relative al territorio della provincia di Sondrio sono promosse in accordo con la provincia stessa.';
l) al comma 2 dell'articolo 161, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio';
m) al comma 1 dell'articolo 162, le parole 'la provincia verifica' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano';
o) al comma 3 dell'articolo 162, le parole 'le province trasmettono' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio trasmette';
p) al comma 3 bis dell'articolo 163, le parole 'la provincia, su segnalazione del comune, può disporre' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su segnalazione dei comuni';
10. Al Titolo XI della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 165, le parole 'La Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
b) al comma 3 dell'articolo 165, le parole 'Sono conferite alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano';
c) al comma 3 dell'articolo 167, le parole 'di province' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
d) al comma 2 dell'articolo 171, le parole 'con l'autorizzazione della Regione o della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'con l'autorizzazione della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia