Legge Regionale
25 marzo 2016
, n. 7
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015
(BURL n. 13, suppl. del 29 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-25;7
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di agricoltura, caccia e pesca si provvede rispettivamente:
a) nell'anno 2016 con le risorse pari a euro 10.537.503,00, relative agli oneri del personale, disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' e con le risorse pari ad euro 7.462.497,00 relative alle funzioni in materia di caccia e pesca, disponibili alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018;
b) per gli anni 2017 e 2018 con le risorse pari a euro 14.050.003,00 annue relative agli oneri del personale, disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' e con le risorse pari a euro 3.949.997,00 annue relative alle funzioni in materia di caccia e pesca allocate alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 10, comma 10, della l.r. 19/2015, finalizzato a individuare modalità e misure di compartecipazione della provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse in materia di caccia e pesca, riscosse sul territorio, cessano i trasferimenti di cui al comma 1.
3. Alle spese relative allo svolgimento, da parte delle province, delle funzioni di polizia amministrativa locale in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca si fa fronte nell'ambito delle risorse finanziarie oggetto dell'intesa tra Regione Lombardia, Unione province lombarde (UPL), ANCI Lombardia, province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia