Legge Regionale 29 giugno 2016 , n. 15

Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 27, suppl. del 04 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-06-29;15

Art. 4
(Norme transitorie)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'area della salute mentale, organizzata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 53 quater della l.r. 33/2009, come introdotto dalla presente legge, integra le funzioni svolte dai dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le indicazioni del Piano sociosanitario integrato lombardo e del Piano di salute mentale regionale, se pubblicati, l'organizzazione aziendale garantisce il coordinamento dell'attività delle unita operative afferenti ai dipartimenti e l'erogazione dei servizi durante la fase di riorganizzazione. L'area dipartimentale di salute mentale viene costituita sulla base dei bisogni della popolazione, delle caratteristiche del territorio e della complessità dei servizi. A tal fine è istituito in ogni ASST un comitato di coordinamento diretto dal direttore generale, composto dai direttori in carica dei dipartimenti e delle unità operative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che cessa la propria funzione decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. La ATS competente per territorio sovraintende e coordina i comitati, al fine di garantire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi. I rappresentanti di tali comitati se ancora in carica, delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del privato sociale e delle associazioni sono coinvolti per contribuire alla predisposizione del Piano di salute mentale regionale da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 114 della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con la nuova disciplina, le disposizioni del regolamento regionale 5 maggio 2008, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 'Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione').
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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