Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 6
(Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale)
1. Lo strumento di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale è il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. L'ambito territoriale di riferimento del piano coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).
2. Per l'approvazione del piano triennale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative all'approvazione dei piani di zona di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2008. A tal fine, i comuni, l’ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio del periodo di riferimento, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché le unità abitative derivanti dalla realizzazione di piani o programmi di nuova edificazione, rigenerazione urbana, recupero o riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e sociale. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l’impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell’accreditamento secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 4, lettera f). Il piano triennale può essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 23. Per la città di Milano, il piano triennale e il suo eventuale aggiornamento annuale sono approvati e attuati dal Comune di Milano.(3)
3. Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è attuato con l'emanazione, di norma due volte all’anno e comunque almeno una volta nell’anno, di avvisi pubblici comunali, riferiti all'ambito territoriale del piano triennale, per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche e sociali. Gli avvisi pubblici, distinti per tipologia di unità abitative, sono emanati dal comune designato dall'assemblea dei sindaci in sede di approvazione del piano triennale di cui al presente articolo e pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.(4)
3 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 sono redatti secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.(5)
3 ter. Nel caso di inadempienza del comune capofila all’obbligo previsto al comma 3, il comune del relativo ambito, sul cui territorio insistono unità abitative disponibili, invita il comune capofila ad adempiere. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione dell’invito il comune capofila non provveda, il comune proponente pubblica un avviso per l’assegnazione di tutte le unità abitative disponibili localizzate sul proprio territorio.(5)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 novembre 2018, n. 16 , dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 28 novembre 2018, n. 16 , dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia