Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 20
(Diritti dell'utente)
1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio. A tal fine viene istituita in ogni U.O.G. una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di servizi abitativi pubblici, nonché di responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio pubblico e circa il rispetto delle regole. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l'anno, con l'Osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.(19)
3. La Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito schema-tipo per le ALER riguardante:
a) il regolamento dei diritti e doveri dell'utenza, nel rispetto del principio di partecipazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
4. Le ALER provvedono alla formulazione ed approvazione di una Carta dei servizi, anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi. I comuni e le ALER provvedono a informare l’utenza dei doveri conseguenti all’assegnazione e utili al mantenimento della stessa, con particolare riferimento al manuale d’uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale, ivi compresi gli adempimenti di cui all’articolo 23, comma 5, relativi alla stipula del contratto di locazione.(20)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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