Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 27 bis(52)
(Decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico di unità abitative comprese in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
1. L’ente proprietario di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico, compresi in un fabbricato realizzato da almeno trent’anni e dichiarato espressamente, con apposito atto dell’autorità competente, interamente inagibile o inabitabile per un periodo continuativo di almeno cinque anni, può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico, a condizione che non sia stato possibile procedere al recupero dei suddetti alloggi, in base a esigenze di razionalizzazione ed economicità di gestione del patrimonio, tenuto conto del periodo di ammortamento del bene.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021”, e previo parere consultivo della commissione consiliare competente, sono definite le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l’accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che della condizione di cui al com ma 1, della classe di fabbisogno abitativo non elevato e del numero di abitanti del comune, dell’offerta abitativa nel comune e nell’ambito territoriale di riferimento e dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.
3. In caso di accoglimento dell’istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi compresi nei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L'ente proprietario è tenuto a destinare i proventi derivanti da ogni eventuale alienazione o valorizzazione delle unità abitative non più sottoposte a vincolo a favore di interventi volti a manutenere o incrementare il patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici.
4. Le unità abitative per cui sia stata disposta la decadenza dal vincolo di destinazione a servizi abitativi pubblici, con la conseguente cancellazione dall’anagrafe regionale di cui all’articolo 5, non rilevano ai fini del calcolo dei limiti percentuali di cui ai commi 2 e 2 bis dell’articolo 28.
NOTE:
52. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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