Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 27 ter
(Decadenza e contestuale apposizione del vincolo di destinazione a servizio abitativo su unità abitative)(58)
1. Per esigenze di razionalizzazione ed economicità nella gestione del patrimonio, i comuni proprietari di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico che risultano non assegnati e che sono ubicati in edifici dove sono presenti altre unità immobiliari di proprietà dello stesso ente destinate a funzioni dell’amministrazione pubblica, ovvero di alloggi non assegnabili in quanto in stato di grave degrado, possono presentare a Regione Lombardia istanza motivata per ottenere la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico e contestuale proposta di apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall’ente richiedente e di sua proprietà, immediatamente assegnabili e di valore almeno equivalente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025, sono definite le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l’accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che delle condizioni di cui ai comma 1, anche dell’offerta abitativa nel comune e nell’ambito territoriale di riferimento, dell’eventuale interesse storico, culturale o ambientale del fabbricato, della destinazione a funzione dell’amministrazione pubblica di unità immobiliari presenti nell’edificio e della durata di tale destinazione, nonché dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.
3. In caso di accoglimento dell’istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e per la contestuale apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall’ente richiedente e di sua proprietà.
4. L’ente proprietario dà corso al conseguente aggiornamento dell’anagrafe regionale di cui all’articolo 5.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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