Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 31
(Modalità di valorizzazione alternative all'alienazione)
1. E' consentita la valorizzazione degli alloggi e delle unità non residenziali attraverso modalità alternative all'alienazione, ferme restando le disposizioni previste all'articolo 28.
2. Il programma di cui all’articolo 28, comma 4, può prevedere:(65)
a) la locazione a canone agevolato determinato ai sensi dell’articolo 32, a favore di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato ovvero per rispondere a esigenze abitative determinate da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività umana, che abbiano reso inagibile l’abitazione per un periodo prolungato;
b) la locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, per attuare progetti di welfare aziendale per favorire la mobilità dei lavoratori, ovvero a soggetti intermedi il cui statuto preveda nell’oggetto sociale la gestione di servizi abitativi pubblici o sociali ovvero la gestione di servizi sociali connessi ad esigenze abitative, a favore di nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato oppure a favore di nuclei familiari che hanno esigenze abitative collegate a particolari condizioni meritevoli di tutela, familiari, di lavoro, di studio o di cura. Nel caso in cui la locazione sia finalizzata alla sublocazione, il canone è determinato ai sensi dell’articolo 32. La locazione a soggetti intermedi di natura pubblica può avvenire anche per alloggi immediatamente disponibili;(66)
3. L'ente proprietario individua i destinatari finali sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale nel provvedimento di approvazione del programma di cui all'articolo 28, comma 4, e nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, uguaglianza e non discriminazione.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce altresì la durata di uso alternativo delle unità immobiliari. Tale durata non può comunque essere superiore a quindici anni prorogabili una sola volta per non più di dieci anni, trascorsi i quali il bene deve essere ridestinato a servizi abitativi pubblici o sociali. La proroga può essere concessa dalla Giunta regionale su motivata richiesta dell’ente proprietario presentata prima della scadenza del termine di quindici anni. La Giunta regionale può stabilire una durata complessiva di uso alternativo pari a venticinque anni, non prorogabili, in presenza di una comprovata esigenza derivante dal piano economico finanziario di gestione o dal rispetto di un vincolo di destinazione necessario per fruire di un finanziamento pubblico.(67)
4 bis. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei servizi abitativi pubblici qualora siano destinati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti economici per accedere ai servizi abitativi pubblici con l’applicazione di un canone agevolato. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 28, commi 2 e 2 bis. Nel rispetto dei principi pubblicità, imparzialità, uguaglianza e non discriminazione di cui al comma 3, nonché dei principi di razionalizzazione ed economicità, l’ente proprietario individua i destinatari finali degli alloggi di cui al primo periodo mediante l’emanazione di avviso pubblico. Nel rispetto dei principi indicati dal presente comma e secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale che considerino la sostenibilità economica del costo della locazione da parte dell’assegnatario, l’ente proprietario può altresì individuare i destinatari finali tra i nuclei familiari la cui domanda sia presente nell’ultima graduatoria approvata, per la quale siano concluse le attività di assegnazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 23, che non siano risultati assegnatari di unità abitative.(68)
4 ter. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del servizio abitativo pubblico qualora siano destinati agli appartenenti alle forze di polizia, alla polizia locale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate che prestano servizio in Lombardia, in applicazione di specifici accordi con i ministeri di riferimento o con i comandi territoriali. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 28, commi 2 e 2 bis.(69)
NOTE:
66. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. h) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. 

67. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. 

68. Il comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. g) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, lett. i) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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