Legge Regionale
20 luglio 2016
, n. 17
Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale
(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche in via telematica, richieste di incontri, nonché ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica;
b) rappresentante di interessi: il soggetto al quale è stato conferito l'incarico di rappresentare presso i decisori pubblici, di cui alla lettera d), i portatori di interessi di cui alla lettera c);
c) portatori di interessi: soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni e comitati, ad esclusione delle associazioni e dei comitati che abbiano finalità contingenti e rilievo territoriale limitato, che conferiscono ai rappresentanti di interessi di cui alla lettera b), uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia