Legge Regionale
5 agosto 2016
, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifica dei confini del Parco regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale Oglio Nord
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-05;21
Art. 4
(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 75 bis è inserito il seguente:
'Art. 75 ter
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
b) dopo l'articolo 89 bis è inserito il seguente:
'Art. 89 ter
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del Parco)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
3. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco naturale Campo dei Fiori si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2 e 4.';
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del Parco)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
3. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco naturale Campo dei Fiori si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2 e 4.';
c) al comma 1 degli articoli 68, 96, 101, 106 e 112 la parola 'naturale' è sostituita dalla seguente: 'regionale';
d) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale della Valle del Lambro, ai Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e al Parco regionale Oglio Nord, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord', unitamente agli estremi della legge stessa.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia