Legge Regionale
8 agosto 2016
, n. 22
Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-08;22
Art. 7
(Modifiche alla l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'2 quater. Al fine di garantire la piena funzionalità e il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della rete viaria di interesse regionale di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione come strade regionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 2 del d.p.r. 495/1992, delle strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all'articolo 3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da trasferire al demanio regionale.';
b) alla fine del comma 1 dell'articolo 10 ter sono inserite le seguenti parole: 'ed è altresì definito l'ammontare delle relative risorse.';
c) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 10 ter sono autorizzate la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti', nonché la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali', - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2018 le risorse di cui al comma 4 bis sono rideterminabili con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).'.
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2018 le risorse di cui al comma 4 bis sono rideterminabili con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).'.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 20 della l.r. 9/2001 si provvede come indicato nella sezione a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese ' (Allegato 3).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia