Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio;
b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dal programma triennale per la cultura di cui all’articolo 9;(5)
c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi;
d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.
NOTE:
5. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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