Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 6
(Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)
1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a:
a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile;
b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici sia dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, strutturale, antincendio e antintrusione;
d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato;
e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;
f) apertura e servizi al pubblico;
g) rapporti documentati con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento.
2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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