Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 6
(Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)
1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a:
b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia