Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 7
(Attività di rilevanza regionale)
1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti requisiti:
a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che operano nel settore della promozione culturale;
b) attività svolta prevalentemente in Lombardia;
c) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo;
d) dotazione di un'organizzazione stabile, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo.
3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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