Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 8
(Enti partecipati)
1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale.
2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.(6)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia