Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 16
(Musei e sistemi museali)
1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare:
a) sostiene l'incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei settori di competenza e l'educazione al patrimonio culturale;
b) favorisce azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali, in particolare attraverso i sistemi museali;
2. I sistemi museali:(19)
a) si basano su una rete di relazioni tra musei di differente titolarità, dimensione e tipologia, anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento;
b) possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un'area storico-culturale omogenea o da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.
3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l’accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità.(20)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia