Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 18
(Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)
1. La Regione sostiene e coordina la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO mediante:(21)
a) interventi di conservazione e di riqualificazione dei siti e dei beni culturali ivi presenti;
b) interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico;
c) realizzazione di punti informativi, centri di documentazione, mostre temporanee, programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico, nonché prodotti e servizi, anche tecnologici e virtuali, volti alla loro valorizzazione.
2. La Regione favorisce le candidature di nuovi siti sul proprio territorio, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.
NOTE:
21. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. t) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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