Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 20
(Itinerari culturali e cammini)(23)
1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale.(24)
2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico.
3. Per cammini si intendono percorsi di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati.(25)
NOTE:
23. La rubrica è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. v) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. w) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. x) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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