Legge Regionale
17 novembre 2016
, n. 28
Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28
Art. 3
(Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)
1. La riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio è disciplinata secondo la procedura e i termini di cui al presente articolo.
2. Le macroaree sono individuate nella cartografia di cui all'allegato A. Gli enti gestori dei parchi, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una proposta formulata unitariamente di ambiti territoriali ecosistemici, con relativa cartografia in scala 1:100.000, sulla base delle macroaree; per ciascun ambito territoriale ecosistemico è riportato l'elenco delle diverse aree di tutela afferenti. La proposta di cui al presente comma è formulata al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e l'integrazione nei parchi, anche sulla base delle convenzioni di cui al comma 11, delle riserve naturali, dei monumenti naturali di ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all'articolo 16 della l.r. 86/1983, nonché delle finalità di cui all'articolo 1. La proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti. Con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, i parchi possono proporre alla Giunta regionale limitate modifiche al perimetro delle macroaree, per migliorare la realizzazione del sistema integrato tra le aree protette e le altre forme di tutela poste a confine tra le macroaree.
3. La Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approva le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della proposta di cui al comma 2 in base a parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure.
4. Le linee guida definite al comma 3 comprendono parametri scientifici, tecnici, organizzativi e di semplificazione. Tali linee guida acquisiscono il parere della competente commissione consiliare.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) individua, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti gestori dei parchi, i parametri gestionali di cui al comma 2, quarto periodo, da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo;
b) verifica la coerenza della proposta di cui al comma 2, secondo periodo, con quanto previsto dalla presente legge, determinando, nel caso, le necessarie modifiche, e individua gli ambiti territoriali ecosistemici anche adeguando, ove necessario, i perimetri delle macroaree di cui all'allegato A;
6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:(3)
a) di una eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di una proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;
b) dell’elenco, a fini informativi, delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali.
7. La proposta di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6 indica per ciascun ambito, ove ricorrano, i casi di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 86/1983 e all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, ove sussistenti, i PLIS riconosciuti dalla Giunta regionale con capacità gestionale autonoma ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e le riserve naturali ' Della Rocca, del Sasso e parco lacuale’ e di cui al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e i monumenti naturali di cui all’articolo 24 della l.r. 86/1983, già esistenti, se gestiti da enti locali e di dimensioni non inferiori ai cinquecento ettari. I casi di cui al precedente periodo continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate in sede di approvazione del progetto di riorganizzazione ai sensi del comma 8.(4)
8. La Giunta regionale, entro sei mesi dal ricevimento delle proposte di programma e di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6, ne verifica la coerenza con le finalità previste dall'articolo 1, approva il programma e, per singoli ambiti territoriali ecosistemici, il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.(5)
9. Entro tre mesi dalla data di approvazione di cui al comma 8, gli enti gestori dei parchi avviano, per ciascun ambito territoriale ecosistemico di riferimento, le procedure per attivare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'intervento legislativo regionale senza apportare modifiche ai perimetri delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela, fatta eccezione per l’eventuale aggregazione di uno o alcuni dei comuni già facenti parte di un PLIS e fermo restando, in tal caso, quanto disposto all’articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983.(6)
10. Al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma 9, in caso di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali, gli enti gestori stipulano, entro il 31 luglio 2019, una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento per ciascun ambito; la convenzione prevede i seguenti contenuti minimi:(7)
a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;
b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni gestionali;
c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a garantire la tutela dell'area;
11. Le convenzioni possono prevedere il riconoscimento di forme di gestione associate di aree protette preesistenti alla presente legge, che posseggono comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo al fine di conservare la continuità delle funzioni.
12. Le convenzioni di cui al comma 10 hanno durata sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 9.
13. Regione Lombardia accompagna gli enti gestori dei parchi nel processo di elaborazione del programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione del sistema.(8)
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8 e dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia