Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 6
(Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi)
1. Alla data di entrata in vigore della legge di ampliamento dei confini del parco o della legge di istituzione di un nuovo ente gestore del parco, le risorse economiche, i beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo dei precedenti gestori, funzionali a garantire la tutela dell'area, sono trasferiti o dati in gestione, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 10, all'ente gestore del parco di riferimento o al nuovo ente gestore del parco a seguito, rispettivamente, della integrazione tra enti gestori o della aggregazione di parchi all'interno dello stesso ambito territoriale ecosistemico.
2. L'ente gestore del parco di cui al comma 1 succede, altresì, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti di gestione ai quali è subentrato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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